(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 7
                           febbraio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    L'art.  11,  comma  1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 43
relativo  alle procedure per ottenere i contributi in conto interessi
o  in  conto  capitale  diretti  ad  agevolare il trasferimento degli
impianti  produttivi  localizzati  nelle  zone  colpite  dagli eventi
alluvionali del giugno 1996, e' sostituito dal seguente:
    "1. Le  domande  per  ottenere  i contributi di cui alla presente
legge  sono  presentate alla Fidi Toscana S.p.a. entro e non oltre il
30 giugno 2001".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 28 gennaio 2000
                                CHITI
    La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il
21 dicembre  1999  ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il
21 gennaio 2000.